La commissione elettorale del Comune aveva rigettato la candidatura di Ramona Mihai, d’origine rumena. Un vizio di forma le era costato un posto nella lista del Pd. La candidata aveva fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), che ha convalidato l’esclusione. Ecco la motivazione dei giudici del Tar, prima sezione.
“Sul ricorso proposto da Mariana Ramona Mihai per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di cancellazione dalla lista della candidata Mihai Mariana Ramona disposto come da verbale n. 168 del 137572018 reso dalla Commissione Elettorale Circondariale di Spoleto, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di Spoleto; Visti tutti gli atti della causa;
Con l’intestato ricorso, notificato il 16 maggio 2018 a mezzo fax, la sig.ra Mihai Mariana Ramona, cittadina rumena residente a Spoleto da 16 anni, ha impugnato ai sensi dell’art. 129 c.p.a il Verbale n. 168 del 13/5/2018 con il quale la Commissione Elettorale Circondariale di Spoleto ha deliberato di “di cancellare dalla lista, per i motivi di cui in premessa, la ricorrente, candidata a consigliere comunale nella lista del Partito Democratico” per le elezioni comunali del 10 giugno 2018. In data 13 maggio 2018 l’odierna ricorrente ha presentato la dichiarazione di accettazione della propria candidatura corredandola oltre che del passaporto e della carta di identità rilasciata dal Comune di Spoleto, dell’attestazione prot. n. 3969 del
2 aprile 2018 rilasciata da “Autoritatea Electorata Permanenta” circa il possesso del requisito di eleggibilità e della email con la quale la predetta autorità aveva trasmesso in allegato detto documento scansionato alla ricorrente.
Ricorre anche il dott. Giorgio Dionisi quale delegato della lista elettorale del Partito Democratico. L’impugnata cancellazione dalla lista è stata disposta dalla Commissione con la seguente testuale motivazione “non sarebbe stato allegato agli atti il prescritto attestato, in data non anteriore ai tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa N. 00210/2018 REG.RIC. competente dello stato membro di origine dal quale risulti che non è decaduta dal diritto di eleggibilità ex art. 5 comma 1 lett. B D.Lgs 12/04/1996 n. 197, così come ribadito nelle Istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature del Ministero dell’Interno, pubblicazione n. 1/2018 pag. 42; Considerato pertanto che
la suddetta candidata debba essere cancellata dalla lista, in quanto non è ammessa l’autocertificazione relativa alla mancata decadenza dal diritto di eleggibilità nel paese d’origine, poiché tale condizione deve essere attestata in originale dall’autorità competente amministrativa dello Stato membro d’origine e non può essere pertanto presentata mediante fax o posta elettronica, così come specificato dal parere del Consiglio di Stato, Sez. 1”, n. 1232 del 13/12/2000 (c.f.r. pagg. 17 e 18 della pubblicazione sopra citata)”.
In buona sostanza, secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe dovuto presentare la suindicata attestazione unicamente in originale, pena la cancellazione dalla lista elettorale, come poi avvenuto, non ammettendosi l’autocertificazione del possesso del requisito né la spedizione mediante fax o posta elettronica. A sostegno del ricorso ha dedotto motivi così riassumibili:
I.Inapplicabilità della normativa di riferimento - Violazione di legge. Eccesso di potere, sviamento, travisamento, contraddittorietà della motivazione: la ricorrente avrebbe effettivamente prodotto alla Commissione elettorale il 12/13 maggio l’attestato originale in questione rilasciato il 2 aprile 2018 dalla competente autorità della Romania, da questa trasmessole via mail;
II. Eccesso di potere, sviamento, travisamento, contraddittorietà della motivazione nonché eccesso di potere per violazione della normativa comunitaria e nazionale: l’articolo 19 del Trattato istitutivo della Comunità europea prevede che i cittadini dell’Unione residenti in un Paese membro di cui non siano cittadini hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato italiano; il D.lgs. 11/2014, di attuazione della direttiva 2013/1/UE, ha stabilito che l’attestato di eleggibilità del cittadino sia sostituito con una semplice autodichiarazione di non avere perso tale diritto nello Stato di origine, la cui veridicità dovrà essere accertata tramite scambio di informazioni tra gli Stati membri; ad avviso di parte ricorrente, il candidato potrebbe dunque autocertificare il possesso del requisito di eleggibilità; la Commissione avrebbe comunque potuto fissare una ulteriore seduta per consentire la regolarizzazione dei documenti asseritamente mancanti, invocando dunque la mancata attivazione del “soccorso istruttorio” garantito anche nel procedimento elettorale.
Con decreto monocratico “inaudita altera parte” n. 77/2018 del 17 maggio 2018 il Presidente dell’adito Tribunale Amministrativo ha respinto la domanda incidentale cautelare di cui al ricorso, ritenendo carenti i presupposti di cui all’art. 56 c.p.a. Si è costituita la Commissione elettorale Circondariale del Comune di Spoleto, eccependo l’infondatezza del gravame, alla luce delle seguenti argomentazioni così
riassumibili:
- in materia elettorale non sarebbe applicabile la normativa in materia di autocertificazione di cui al d.P.R. 445/2000 né la presentazione di documenti alla PA mediante fax o posta elettronica, in considerazione del carattere di specialità, come affermato dal richiamato parere del Consiglio di Stato (n. 1232/2000);
- l’attestato prodotto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 197/1996 di attuazione della direttiva 94/80/CE sarebbe del tutto inutilizzabile in quanto privo dell’allegazione della traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Il Comune di Spoleto non si è costituito in giudizio
All’udienza pubblica del 21 maggio 2018, uditi i difensori, la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è infondato e va respinto.
3. - Possono esaminarsi congiuntamente i due motivi di ricorso, attesane la
connessione.”
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