economia

Bollette arretrate di gas, energia e acqua: in vigore la prescrizione biennale

 

A partire dal 2020, tutte le bollette per la fornitura di luce, gas e acqua si prescrivono dopo 2 anni, non più dopo 5 anni

 

A partire dal 1° gennaio 2020 è in vigore una nuova delibera sulla prescrizione biennale per la fornitura di gas, energia elettrica e acqua. Spiegato in parole semplici, i fornitori di tali servizi non possono richiedere conguagli relativi a consumi più vecchi di 2 anni.

Di recente, l’Antitrust ha tuttavia segnalato che alcune società di gestione dei servizi idrici non stanno rispettando nel modo corretto la prescrizione biennale. Alcuni tra i loro utenti continuano infatti a ricevere bollette con la richiesta di pagamenti relativi a consumi fatturati da oltre 2 anni. In questi casi i consumatori hanno comunque la possibilità di opporsi al sollecito diffidando il venditore tramite raccomandata.

Non è necessario ricorrere formalmente all’autorità giudiziaria. È infatti sufficiente spedire una raccomandata con avviso di ricevimento – anche online – utilizzando il comodo servizio di UfficioPostale.com. La ricevuta rilasciata comprensiva di data e di firma del ricevente conferma la consegna del documento al destinatario. Non hanno invece valore legale le diffide inoltrate per via telefonica al call center dell’azienda fornitrice, né solleciti contenuti nella successiva bolletta o reclami spediti per mezzo della posta ordinaria.

Dal 2020 sono quindi cambiati i termini di pagamento delle bollette arretrate, inclusi quella per la fornitura di acqua. Per quanto riguarda l’energia elettrica, la prescrizione biennale ha effetto a partire dal 1° marzo 2018. Ciò significa che le fatture emesse da tale data in poi si prescrivono dopo 2 anni. Per quelle precedenti al 1° marzo 2018 continua invece a valere la prescrizione dopo 5 anni.

La fornitura di gas si prescrive a 2 anni a partire dal 1° gennaio 2019, quella dell’acqua a partire dal 1° gennaio 2020.

Il consumatore ha la possibilità di opporsi anche nel caso in cui il fornitore contestasse l’avvenuta prescrizione, entro 40 giorni dal ricevimento della notifica contestatoria. Questo perché ogni utente è legittimato a non effettuare il pagamento di conguagli che si riferiscono a un periodo maggiore dei 2 anni previsti dalla normativa attualmente vigente.

Le aziende hanno inoltre l’obbligo di informare i propri clienti rispetto ai termini di prescrizione e sulla possibilità di dissentire. Gli utenti che avessero effettuato pagamenti non necessari hanno invece il diritto di richiedere e ricevere un rimborso.



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