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Sostituzione del mutuo: cos’è e come funziona
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Sostituzione del mutuo: cos’è e come funziona
Le opportunità a disposizione per negoziare il prodotto migliore
Il mutuo è un finanziamento di lunga durata, proprio per questo è fondamentale saper scegliere in modo adeguato il contratto più confacente alle proprie esigenze e dalle condizioni più vantaggiose. Questo perché, una volta stipulato un contratto, qualsiasi esso sia, ha forza di legge tra le parti, così come disposto dall’articolo 1372 c.c. Tuttavia, il legislatore ha previsto alcuni strumenti che permettono alle parti, ove necessario, di rimediare alla possibile scelta errata. Nel corso degli anni, infatti, le cose cambiano, compreso le condizioni finanziarie del contraente. Pertanto, è possibile avvalersi di alcune possibilità previste dal Decreto Bersani (Legge 244/2007) per modificare il mutuo, nel caso in cui ce ne fosse il bisogno.
Ecco alcuni rimedi previsti per il mutuatario, ovvero la surroga del mutuo, o portabilità, la quale consente di trasferire il mutuo presso un’altra banca. È possibile modificare la tipologia di mutuo ed il tasso di interesse, nonché la durata dello stesso. La banca non può opporsi a questa procedura, e l’unico costo da corrispondere è quello di iscrizione presso i registri immobiliari, che corrisponde a 35 euro. La normativa non impone un limite alla surroga, e può essere utilizzata più volte, fermo restando il diritto della banca (quella presso la quale è stato trasferito il mutuo) di dire l’ultima parola a riguardo. Un altro strumento, altrettanto efficiente, è la sostituzione del mutuo, o cambio, la quale consente di effettuare diverse operazioni contemporaneamente: estinguere il mutuo vecchio, spostarlo in un altro istituto di credito e modificare l’importo. Il tutto a seconda delle concrete esigenze del soggetto mutuatario. I costi in questo caso sono quelli per l’estinzione anticipata del mutuo, e quelli per l’accensione di un nuovo mutuo (spese notarili, oneri per l’istruttoria, polizze assicurative ecc.). Un’ulteriore opzione è quella della rinegoziazione. Si può, in questo modo, modificare le condizioni contrattuali sottoscritte con la banca, come la durata del mutuo, oppure il tasso di interesse. Quest’operazione non prevede nessun costo, in quanto è frutto di un accordo bilaterale, e non è necessario l’intervento del notaio, il quale può essere particolarmente oneroso per le parti.
Se non si può più adempiere al pagamento delle rate, è preferibile optare per una modifica del mutuo, in quanto dei ritardi nei pagamenti possono provocare diverse conseguenze come la segnalazione alla Centrale dei Rischi oppure la revoca del mutuo. Nel primo caso, al mutuatario è quasi precluso, o comunque risulterà particolarmente difficile, stipulare nuovi contratti volti ad ottenere una somma di denaro o una quantità di cose fungibili in quanto “cattivo pagatore”. Pertanto, è preferibile avvalersi di una delle opzioni del Decreto Bersani. Un altro caso, riguarda il tasso di interesse. Se ad esempio, invece, si ha un contratto con tasso variabile, ma nel corso degli anni ci si rende conto che il tasso fisso è più vantaggioso, è possibile provvedere alla rinegoziazione del tasso con la propria banca. Oppure, si potrebbe decidere di modificare la durata del mutuo, sia prolungandola che riducendola.
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