cronaca
Posterna: Corte d'Appello di Firenze sospende la demolizione
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Posterna: Corte d'Appello di Firenze sospende la demolizione
Privati fuorviati da un permesso illegittimo. 'Trovare un accordo fra Ente e privati per sanare l'illecito'
Sospesa, almeno fino al 30 settembre 2018, la demolizione dei palazzi della Posterna. Lo ha deciso la sezione terza penale della Corte di Appello di Firenze attraverso una propria ordinanza, accogliendo così la richiesta avanzata da Rodolfo Valentini, Giuliano Macchia e Francesco Demegni. “Il Comune di Spoleto, con il rilascio del titolo edilizio risultato illegittimo,
ha consentito la costruzione di una volumetria che è risultata esuberante rispetto a quella a quella esprimibile dal solo fondo edificato (esteso 2.200 mq) - si legge nel testo del documento - ma comunque giustificabile e compatibile con quella ulteriore ricavabile dal lotto confinante (esteso 2.290) destinato al parcheggio. Sarebbe stato quindi sufficiente, a giustificare e legittimare la volumetria complessivamente autorizzata dal Comune, l’atto di asservimento e di cessione di cubatura dal fondo desinato al parcheggio al fondo destinato al fabbricato, atto che, sebbene previsto nella scrittura privata del 23/11/2000 sottoscritta dal Comune e dalla Findem srl, non è mai stato rogato”.
L'articolo 38 Si tratterebbe quindi di un “vizio del procedimento rimuovibile e sanabile” mediante l’articolo 38/1 DPR 380/01 (fin qui non applicato dal Municipio), che prevede “la possibilità di rimozione dei vizi delle procedure amministrative che abbiano portato all’illegittimità del titolo edilizio e, nella specie, ne sussisterebbero i presupposti in quanto si sarebbe in presenza di un vizio del procedimento urbanistico-edilizio, non essendo stato rogato il necessario asservimento della cubatura afferente al terreno Findem all’area su cui era previsto il concentramento della cubatura residenziale, vizio che potrebbe legittimamente essere sabato attraverso l’adozione dell’atto pretermesso”.
L'omissione del Comune Tutto ciò “in conformità con la Giurisprudenza della Corte Europea in tema di affidamento che il privato abbia posto su un titolo autorizzativo rilasciato dalla pubblica amministrazione successivamente rivelatosi illegittimo o revocato. Nella specie, infatti, sarebbe indubbio che il titolo edilizio sia stata caducato per effetto di una omissione procedimentale del Comune di Spoleto e che il destinatario abbia fatto affidamento sulla legittimità della procedura urbanistica ed edilizia”. Viene dunque posta notevole attenzione sull'aspetto dei soggetti non istituzionali (privati cittadini che hanno acquistato e la stessa Findem), tratti "in inganno" nelle proprie scelte da un permesso (illegittimo) rilasciato da un Ente di assoluta autorità.
Trovare un accordo I giudici, alle luce della situazione venutasi a creare, non escludono che “in conseguenza della presentazione dell’istanza n. 3125 di sanatoria regolarizzazione ex art. 38 DPR 380/01 possa addivenirsi ad una composizione della questione oggetto di valutazione, in modo da salvaguardare gli opposti interessi in gioco, quello pubblico fondato sul rispetto della normativa urbanistico-edilizia e quello privato comunque meritevole di tutela in virtù dell’invocato principio di affidamento”. Non può essere trascurato infatti che “l’edificio di cui si discute risulta allo stato ultimato e che vi insistono numerosi appartamenti, locali commerciali e garage di proprietà di soggetti estranei al procedimento penale, di guisa che risulta in massimo grado auspicabile un accordo che, nel rispetto della normativa vigente, consenta di evitare la demolizione”.
Demolizione sospesa La possibilità di un intervento in tal senso non viene esclusa dal P.G “nel momento in cui individua nell’adozione di una delibera comunale che abbia ad oggetto quanto precisato nel parere riportato l’unica strada per impedire che abbia luogo l’esecuzione dell’ordine di demolizione”. Da qui la decisione della Corte composta da Silvia Martuscelli (presidente), Anna Favi (consigliere) e Erminia Bagnoli (consigliere) di sospendere temporaneamente “l’esecutività e l’efficacia della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2579/14 emessa il 16 luglio 2014”.
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